I diritti ereditari in seconde nozze sono gli stessi di quelli del precedente matrimonio? La legge regola la divisione dell’eredità tra coniuge e figli.
La legge italiana ammette che ci si può risposare senza limiti, a condizione che il matrimonio precedente sia sciolto, ad esempio a seguito di morte o divorzio.
Pertanto, la legge precisa che gli ex coniugi del defunto non hanno alcun diritto ereditario, in quanto è venuto meno il vincolo coniugale. Ad eccezione per la quota del TFR e la pensione di reversibilità, che spetta nel caso l’ex coniuge se beneficia dell’assegno divorzile e non si sia risposato, ma solo in proporzione alla durata del matrimonio.
Se muore il genitore e il coniuge è ancora in vita (a prescindere se sia del primo o secondo matrimonio), l’eredità spetta nella misura del 50% al coniuge superstite e il restante 50% al figlio (anche per figli avuti dal primo matrimonio). Se sono più di un figlio, al coniuge superstite spetta un terzo dell’eredità e ai figli i due terzi divisi in parti uguali.
Il nuovo coniuge oltre alla porzione dell’eredità ha il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare e l’uso di tutto il mobilio presente nella casa (Codice Civile articolo 540).
I figli non possono rivendicare la quota dell’immobile, in quanto il coniuge del defunto non potrà essere sfrattato, il diritto di abitazione permane per tutto il tempo che il coniuge del defunto vi ci abita.
Nel caso in cui muore il genitore e gli eredi sono solo i figli, in quanto il coniuge è divorziato o deceduto, l’eredità è divisa in parte uguali tra i figli, di prime o di seconde nozze.
Un eventuale testamento potrebbe stabilire una diversa ripartizione dell’eredità, stabilendo una quota minima di eredità ai figli. La quota minima in assenza del coniuge è così composta:
a) il 50% della eredità, se si tratta di un solo figlio, l’altro 50% è lasciato alle volontà del testatore e può prevedere qualsiasi soggetto;
b) due terzi dell’eredità se sono più di un figlio, il residuo è lasciato alle volontà del testatore e può prevedere qualsiasi soggetto;
Se è presente il coniuge la quota minima è così ripartita:
a) la quota di un terzo al coniuge e un terzo al figlio (quando si tratta di figlio unico), il residuo è nella disponibilità del testatore;
b) la quota di un quarto al coniuge e un mezzo ai figli (quando sono più di un figlio), il residuo è nella disponibilità del testatore.
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