Si può annullare una donazione e riavere indietro il regalo senza l’intervento del notaio? Ecco in quale caso è possibile.
Spesso si definiscono “irrevocabili” le donazioni ma non è sempre così. Prima di tutto come ogni altro contratto la donazione può essere nulla o annullabile. C’è anche la possibilità della revoca. A volte infatti il donante – o un altro soggetto interessato – può chiedere di farsi restituire i beni donati o almeno il loro equivalente in termini monetari.
Però c’è un però. Non basta semplicemente aver “cambiato idea” per chiedere la restituzione di quanto è stato donato. Questo sarà possibile solo quando si verificano specifiche condizioni previste dalla legge. Attenzione poi a non confondere revoca e annullamento, che fanno riferimento a procedure differenti.
Revocare o annullare una donazione non è precisamente la stessa cosa, È lo stesso donante – o altri soggetti interessati come eredi o creditori – a chiedere la revoca della donazione, ma solo in casi eccezionali e quando sono presenti specifici requisiti. La donazione resta valida, ma si chiede – a ben determinate condizioni – la restituzione del bene donato.
Invece l’annullamento si riferisce a donazioni viziate da errori e illeciti che compromettono la forma, il contenuto e la causa del contratto: tutte le componenti del contratto di donazione sono inficiate in sostanza. Diverso poi il caso di una donazione nulla e di una donazione annullabile. Una donazione è nulla quando i vizi sono più gravi: non hanno mai prodotto qualche effetto giuridico e tutti possono farne valere la nullità.
Si dice invece che una donazione è “annullabile” quando i vizi sono meno gravi ma i soggetti interessati – il donante o i suoi eredi – hanno la possibilità di farne valere l’annullabilità entro un certo lasso temporale. Come detto il donante può chiedere direttamente la revoca della donazione. Può richiederla per ingratitudine del beneficiario o sopravvenienza di figli (entro cinque anni)
Possiamo parlare di ingratitudine soltanto in circostanze molto gravi. Tra queste rientrano il tentato omicidio, l’ingiuria grave, il mancato pagamento degli alimenti. Non si possono revocare per questi motivi però le cosiddette donazioni rimuneratorie (che intendono premiare qualche merito altrui) e nemmeno quelle finalizzate alle nozze. Anche gli eredi possono chiedere la revoca – per violazione della legittima – e lo stesso vale per i creditori (se la donazione è stata fatta fraudolentemente per non saldare un debito).
Servirà sempre l’intervento di un giudice per annullare una donazione (nulla o annullabile che sia). Sarà dunque necessario rivolgersi a un avvocato – eventualmente con gratuito patrocinio – per presentare un ricorso. Stesso discorso per la revoca della donazione, a meno che non ci sia un accordo tra le parti. In questo caso, se la donazione è di modesta entità non servirà il notaio, altrimenti necessario per modificare l’atto pubblico in caso di importi più elevati.
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